Il coordinamento "FIAB Toscana"
La FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) è una federazione nazionale che riunisce più di cento associazioni italiane che promuovono l'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto, sia per la città, sia per diporto, organizzando escursioni e veri e propri viaggi in bicicletta.
Le associazioni toscane che aderiscono alla FIAB si sono date una struttura di coordinamento regionale, che ha il compito di rappresentare le associazioni dei ciclisti sul piano regionale.
Temi di pertinenza regionale sono, ad esempio, il trasporto bici sui treni locali e la promozione delle reti cicloturistiche.
La nascita del coordinamento
Il 19 maggio 2007 i rappresentanti delle associazioni Toscane della FIAB si sono riuniti ad Empoli con lo scopo di dare una struttura formale al coordinamento regionale che già esisteva.
È stato così approvato lo Statuto del coordinamento, ed è stato eletto il coordinatore, confermando nell'incarico Danilo Presentini, che ha iniziato così il suo mandato "ufficiale" di due anni.
Tra le altre decisioni prese in quella sede, c'è stat quella di registrare il dominio fiabtoscana.it e di costruire questo portale regionale della FIAB in Toscana.
I delegati delle associazioni che compongono il coordinamento si riuniscono almeno due volte l'anno, generalmente una in occasione di Parole & Pedali (ad ottobre) e l'altra in primavera.
Lo statuto
Articolo 1 - DENOMINAZIONE
All’interno della FIAB - FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA ONLUS" (da qui in avanti FIAB) è costituito il “Coordinamento FIAB della Toscana” (da qui in avanti “Coordinamento”), che potrà utilizzare nelle proprie comunicazioni la denominazione “FIAB TOSCANA”.
Articolo 2 – FINALITA’
Il Coordinamento ha le medesime finalità della FIAB; ad ha i seguenti scopi:
- promuovere sul territorio toscano le politiche intraprese dalla FIAB a livello nazionale
- coordinare l’attività delle associazioni che fanno parte del Coordinamento fornendo loro una rappresentanza unitaria a livello regionale
- promuovere la nascita di associazioni FIAB in quelle città toscane in cui ancora non esistono
- esprimere il parere su domande di adesione di nuove associazioni, nei tempi richiesti dalla Segreteria Organizzativa FIAB, coordinandosi con essa per l’istruttoria
Articolo 3 – APPARTENENZA
Aderiscono al Coordinamento le associazioni toscane che aderiscono alla FIAB e che hanno costituito il Coordinamento, e le associazioni toscane che aderiscono alla FIAB e che hanno fatto richiesta di aderire al coordinamento in un secondo tempo, mediante richiesta scritta inviata al Coordinatore.
Le associazioni aderenti al Coordinamento che recedono dalla FIAB o che ne sono escluse sono automaticamente escluse dal Coordinamento.
Sono momentaneamente escluse dal Coordinamento le associazioni che non hanno versato il proprio contributo annuale al fondo spese.
Articolo 4 – ORGANI SOCIALI
Sono organi del coordinamento
- il Consiglio dei Delegati
- il Coordinatore
Articolo 5 – CONSIGLIO DEI DELEGATI
Ciascuna associazione appartenente al coordinamento dispone di un numero di deleghe pari al numero di deleghe di cui dispone alle assemblee FIAB per l’anno in corso, stante i regolamenti FIAB vigenti al momento della riunione del Consiglio dei Delegati.
Il Consiglio dei Delegati si riunisce almeno due volte l’anno e può essere convocato dal Coordinatore oppure da almeno tre delle associazioni aderenti. La convocazione deve essere inviata con almeno 30 giorni di anticipo.
Ciascuna associazione attribuisce le deleghe di cui dispone ad uno o più di uno dei propri soci, formalmente incaricati di rappresentare l’associazione all’interno del Consiglio dei Delegati. Ciascun delegato può disporre di più di una delega, purché della medesima associazione. Ciascuna delega dà diritto ad un voto all’interno del Consiglio.
Al consiglio dei delegati partecipa il Coordinatore, senza diritto di voto (se non titolare di deleghe della propria associazione di appartenenza)
Il Consiglio dei Delegati è il massimo organo del coordinamento ed è sovrano. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice delle deleghe presenti, ad eccezione della decisione di rimuovere il Coordinatore e le modifiche al presente statuto.
Articolo 6 – COORDINATORE
Il coordinatore ha il compito di rappresentare il coordinamento al CN FIAB a cui può partecipare senza diritto di voto
Il Coordinatore è eletto a maggioranza semplice dal Consiglio dei Delegati e rimane in carica due anni. La stessa persona può ricoprire il ruolo di Coordinatore per non più di due mandati consecutivi (massimo quattro anni).
Il coordinatore può essere rimosso dal proprio incarico da parte del consiglio dei delegati a maggioranza semplice delle deleghe totali.
Articolo 7 – FONDO SPESE
E'istituito un fondo spese presso il Coordinamento a cui le associazioni aderenti contribuiscono in maniera proporzionale al numero dei propri soci. L'entità del contributo è stabilita annualmente dal Consiglio dei Delegati in base al numero dei soci di ciascuna associazione dell'anno precedente. Le modalità di versamento del contributo sono stabilite di volta in volta dal Consiglio dei Delegati.
Il coordinatore dispone del fondo spese per rimborsare spese documentate compiute nel nome del coordinamento per attività di rilievo regionale non già coperte dalla FIAB.
Il regolamento della FIAB, cui si rimanda, prevede il rimborso delle spese sostenute dal coordinatore (su presentazione di documenti giustificativi) nei seguenti casi:
- supporto alla nascita e sviluppo di nuove associazioni;
- partecipazioni ad assemblee, riunioni ed incontri di associazioni aderenti quando venisse ritenuto utile per lo sviluppo di tali associazioni e della FIAB;
- altre mansioni delegate direttamente dal Presidente o Consiglio Nazionale
In caso di recesso di una associazione dalla FIAB o dal Coordinamento, nulla è dovuto a detta associazione da parte del Coordinamento in relazione a contributi già versati.
In caso di scioglimento del Coordinamento, il fondo spese residuo viene conferito alla FIAB.
Articolo 8 – MODIFICHE ALLO STATUTO
Modifiche al presente statuto devono essere deliberate in sede di Consiglio dei Delegati a maggioranza del numero di deleghe.