Regolamento

Articolo 1 – DENOMINAZIONE

All’interno della FIAB – “Federazione Italiana Amici della Bicicletta onlus” (da qui in avanti FIAB) è costituito il “coordinamento FIAB della Toscana” (da qui in avanti “coordinamento”), che potrà utilizzare nelle proprie comunicazioni la denominazione “FIAB Toscana”. Il coordinamento non è un’associazione a sé, ma un comitato di associazioni residenti nella regione e aderenti alla FIAB, che si rinnova di anno in anno e per il funzionamento del quale le associazioni che ne fanno parte destinano una quota annuale e dei contributi volontari.

Articolo 2 – FINALITÀ

Il coordinamento ha le medesime finalità della FIAB ed ha i seguenti scopi:
a) promuovere sul territorio toscano le politiche intraprese dalla FIAB a livello nazionale;
b) coordinare l’attività delle associazioni che fanno parte del coordinamento, fornendo loro una rappresentanza unitaria a livello regionale;
c) esprimere il parere su domande di adesione di nuove associazioni e coordinarsi con esse per
l’istruttoria nei tempi richiesti dalla segreteria organizzativa FIAB;
d) coordinare le attività derivanti da convenzioni, protocolli d’intesa e accordi di programma stipulati, nonché vigilare sul loro corretto adempimento.

Articolo 3 – APPARTENENZA

Il coordinamento è formato dalle associazioni della regione che aderiscono alla FIAB.
Le associazioni aderenti al coordinamento che recedono dalla FIAB o che ne sono escluse sono automaticamente escluse dal coordinamento.
Entro il mese di marzo le associazioni versano il proprio contributo annuale al fondo spese. Le associazioni inadempienti non hanno diritto di voto sulle decisioni del coordinamento.

Articolo 4 – ORGANI SOCIALI

Sono organi del coordinamento:
a) il consiglio dei delegati;
b) il coordinatore.

Articolo 5 – CONSIGLIO DEI DELEGATI

Ciascuna associazione appartenente al coordinamento dispone di un numero di deleghe pari al numero di deleghe di cui dispone alle assemblee FIAB per l’anno in corso, stanti i regolamenti FIAB vigenti al momento della riunione del consiglio dei delegati.
Il consiglio dei delegati si riunisce almeno due volte l’anno e può essere convocato dal coordinatore oppure da almeno un terzo delle associazioni aderenti. La convocazione deve essere inviata con almeno 20 giorni di anticipo.
Ciascuna associazione attribuisce le deleghe di cui dispone ad uno o più di uno dei propri soci, formalmente incaricati di rappresentare l’associazione all’interno del consiglio dei delegati.
Ciascun delegato può disporre di più di una delega, purché della medesima associazione.
Ciascuna delega dà diritto ad un voto all’interno del consiglio.
Al consiglio dei delegati partecipa il coordinatore, senza diritto di voto (se non titolare di deleghe della propria associazione di appartenenza).
Il consiglio dei delegati è il massimo organo del coordinamento ed è sovrano. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice delle deleghe presenti, ad eccezione della decisione di rimuovere il coordinatore e delle modifiche al presente regolamento, per cui vale quanto detto nell’ultimo comma dell’art. 6.

Articolo 6 – COORDINATORE

Il coordinatore ha il compito di rappresentare il coordinamento al cn FIAB, a cui può partecipare senza diritto di voto.
Il coordinatore è eletto a maggioranza semplice dal consiglio dei delegati e rimane in carica due anni. La stessa persona può ricoprire il ruolo di coordinatore per non più di due mandati consecutivi (massimo quattro anni).
Il coordinatore può essere rimosso dal proprio incarico da parte del consiglio dei delegati a maggioranza semplice del totale delle deleghe di tutte le associazioni aderenti.

Articolo 7 – COMITATO ESECUTIVO

Il comitato esecutivo è formato da tre membri eletti dal consiglio dei delegati delle associazioni e dal coordinatore e resta in carica per due anni; ha il compito di rendere esecutive le decisioni prese dal consiglio dei delegati, laddove si trovino difficoltà tecniche o di rappresentanza negli
incontri istituzionali a supporto delle associazioni locali.
Il comitato esecutivo è tenuto a redigere una relazione mensile delle attività svolte, che il coordinatore inoltrerà alle associazioni aderenti.

Articolo 8 – FONDO SPESE

E’ istituito un fondo spese presso il coordinamento a cui le associazioni aderenti contribuiscono in maniera proporzionale al numero dei propri soci. L’entità del contributo è stabilita annualmente dal consiglio dei delegati in base al numero dei soci di ciascuna associazione dell’anno precedente. Le associazioni sono tenute a versare il contributo annuale entro il mese di marzo.
Il coordinatore dispone del fondo spese per rimborsare spese documentate compiute nel nome del coordinamento per attività di rilievo regionale non già coperte dalla FIAB.
Il regolamento della FIAB, cui si rimanda, prevede il rimborso delle spese sostenute dal coordinatore o da altra figura designata dal coordinamento (su presentazione di documenti giustificativi) nei seguenti casi:
a) supporto alla nascita e sviluppo di nuove associazioni;
b) partecipazioni ad assemblee, riunioni ed incontri di associazioni aderenti quando venga ritenuto utile per lo sviluppo di tali associazioni e della FIAB;
c) riunioni per motivi istituzionali;
d) altre mansioni delegate direttamente dal presidente o consiglio nazionale FIAB.
In caso di recesso di una associazione dalla FIAB, nulla è dovuto a detta associazione da parte del coordinamento in relazione a contributi già versati.
In caso di scioglimento del coordinamento, il fondo spese residuo viene conferito alla FIAB.

Articolo 9 -COORDINAMENTO E FIAB

Il Coordinamento regionale opera nel territorio in rappresentanza della FIAB. Eventuali incarichi per consulenze e servizi che le istituzioni conferiscono al coordinamento sono da intendersi conferiti alla FIAB che sarà chiamata ad apporre la firma per rendere valida la consulenza o il servizio.
Per quanto riguarda la ripartizione dei compensi e la nomina del referente del progetto, il coordinamento regionale esprime alla FIAB un proprio parere, fermo restando che:
– sentito il presidente della FIAB il coordinamento regionale, possibilmente prima del conferimento dell’incarico o della consulenza, propone alla FIAB il referente del progetto (solo un nominativo indipendentemente dal fatto che sia individuato un gruppo di lavoro preposto), incaricato di coordinare il progetto, redigere preventivi e consuntivi, tenere i rapporti con l’amministrazione della FIAB (emissione fatture, predisposizione documentazione di spesa e definizione tipologia contratti di incarico a terzi, esecuzione pagamenti, ecc.).
– Il preventivo di spesa è redatto dal referente del progetto con procedure che garantiscano la trasparenza e la competenza, dando preferenza, a parità di offerta economica, a tecnici ed esperti della FIAB.
– Tale preventivo deve ripartire l’importo dei compensi secondo questi criteri:
a) una quota dell’importo è di competenza FIAB per coprire le spese generali, di coordinamento e amministrative;
b) una quota per le eventuali spese fiscali;
c) la parte residua andrà a coprire le spese per le diverse attività previste nel progetto. La ripartizione deve essere evidenziata in riferimento alle diverse fasi di lavoro.
– Il referente redige tale preventivo coordinandosi e ricevendo parere positivo dal presidente della FIAB, quindi lo sottopone al parere del coordinamento regionale, che eventualmente proporrà delle modifiche al presidente della FIAB.
– Per le attività da svolgere nell’ambito locale delle singole associazioni territoriali il coordinamento regionale indicherà come opzione preferenziale il loro coinvolgimento nel progetto, sempre che lo specifico incarico non presupponga conoscenze tecniche o professionalità particolari. Nel preventivo di spesa verranno pertanto indicati gli importi che la FIAB dovrà riconoscere a titolo di contributo per le prestazione volontarie dei soci (solo nel caso che l’associazione locale sia un’onlus o equiparata onlus – associazione di volontariato regolarmente iscritta al registro regionale) o di rimborso di spese documentate e/o prestazioni retribuite. Sarà compito del referente dare alle associazioni adeguate istruzioni per l’esecuzione dell’incarico e la predisposizione della corretta documentazione di spesa intestata alla FIAB.

Articolo 10 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Modifiche al presente regolamento devono essere deliberate in sede di consiglio dei delegati a maggioranza del numero di deleghe (cfr. artt. 5 e 6).

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